Pillola di Lavoro n. 14
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02 Dicembre 2020

Pillola di Lavoro n. 14

di MDA
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Quant'é "tombale" una conciliazione?

Proponiamo la recente (file:cassazione-conciliazione-tombale.pdf text:Cass. 23.10.2020 n. 23385), quale oggetto di questa pillola.
Un dirigente apicale si accorda per l’uscita.
Sottoscrive una transazione che per il datore deve essere considerata tombale mentre il dirigente la ritiene limitata al suo pregresso ruolo di Direttore Generale e agisce per vedere riconosciuta economicamente la sua attività da amministratore delegato della medesima società.
Nei due gradi di merito i giudici veneziani ritengono infondate le pretese del ricorrente, trattandosi di questione preclusa dalla intervenuta transazione.
La Cassazione coglie lo spunto offerto dal ricorso del lavoratore, per ripercorrere i principi applicabili in materia:
• La dichiarazione di rinuncia del lavoratore è preclusiva di ogni ulteriore domanda quando il lavoratore ha consapevolezza dei diritti determinati, di cui egli sia già titolare, a cui rinuncia;
• Il lavoratore deve esprimere il cosciente intento di abdicare ai suoi diritti o di pervenire ad una transazione per essi;
• Una transazione deve avere ad oggetto una reale situazione di contrasto tra le parti che si ricompone attraverso reciproche concessioni;
• Il Giudice può attingere a ad ogni elemento idoneo anche estraneo al documento transattivo, per interpretarlo e presta attenzione alla comune intenzione delle parti;
• Non è necessario rinvenire un equilibrio economico tra le rispettive concessioni;
• La valutazione dell’atto è rimessa ai giudici di merito.
Applicando l’insieme di queste regole la Corte di Appello di Venezia aveva rinvenuto nella transazione e in elementi estranei ad essa, la volontà di entrambe le parti di definire in modo “tombale” ogni rapporto intercorso tra le stesse, anche se di diversa natura, qual è quello  organico che unisce l’amministratore alla società, per lo svolgimento del suo incarico. In particolare sia le parole utilizzate, di rinuncia espressa ad ogni futura azione, sia la posizione della società datrice che aveva ringraziato il ricorrente per tutta l’attività prestata, anche per il ruolo di Amministratore, rispetto a quello di dirigente apicale della stessa, hanno indotto la Cassazione a ritenere la sentenza di appello congruamente motivata e in linea con le regole di diritto applicabili al caso di specie.
Interessante infine segnalare come la Cassazione – in linea con il suo ruolo di giudice di legittimità (sempre più) lontano dalle logiche del giudice di merito – ancora una volta ribadisce che “l’interpretazione ad un contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma ina delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra“.
E ciò, evidentemente, rende sempre più stretta la strada che conduce ad un esito felice dei ricorsi avanti la Suprema Corte di Cassazione.

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