Pillola di lavoro n. 22
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27 Maggio 2021

Pillola di lavoro n. 22

di MDA
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Indennità sostitutiva del preavviso: anche se rinunciata permane l’obbligo contributivo

Con la sentenza n. 12932 del 2021 la sezione Lavoro della Corte di Cassazione si è pronunciata in relazione alla sussistenza dell’obbligo contributivo in relazione alle somme dovute dal datore di lavoro a titolo di indennità sostitutiva del preavviso a seguito di licenziamento, anche nell’ipotesi in cui nell’ambito di una successiva transazione il lavoratore abbia validamente rinunciato a tali importi.

Si illustra di seguito la fattispecie sottoposta all’esame della Suprema Corte.
Il datore di lavoro aveva comunicato a un certo numero di dirigenti il loro licenziamento per ragioni oggettive, indicando nelle rispettive lettere di recesso che, a fronte dello stesso, sarebbe stata corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso.
Successivamente, il datore di lavoro e i lavoratori raggiungevano un accordo transattivo che, pur senza menzionare espressamente la revoca dei licenziamenti già intimati, prevedeva la risoluzione consensuale del rapporto in epoca successiva al licenziamento, la corresponsione di un incentivo all’esodo e la rinuncia dei lavoratori, tra l’altro, all’indennità sostitutiva del preavviso che, pertanto, non veniva corrisposta.
Si evidenzia che, nel caso di specie, i dirigenti erano in tutto 90 e l’importo complessivo in ipotesi dovuto agli stessi per indennità sostitutiva del preavviso si aggirava intorno ai 6 milioni di euro: si trattava, quindi, di cifre importanti che difficilmente potevano sfuggire all’occhio attento dell’Inps.
A seguito della richiesta di pagamento dei contributi sulle indennità sostitutive del preavviso avanzata dall’Istituto, lo stesso datore di lavoro si premurava, dunque, di agire in giudizio per l’accertamento negativo della pretesa contributiva dell’Inps.

La Cassazione, con la sentenza in esame, ha riconosciuto la fondatezza della pretesa dell’Istituto nonostante l’intervenuta rinuncia del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso.
La Suprema Corte – dopo aver chiarito che, nel caso sottoposto al suo esame, non si trattava di verificare quali fossero nell’ambito della transazione le poste di sicura natura retributiva ai fini dell’assoggettamento a imposizione contributiva, bensì di verificare la causa dell’indennità sostitutiva del preavviso riconosciuta con l’intimazione del licenziamento – è giunta a tale approdo valorizzando:
a) la natura retributiva dell’indennità sostitutiva del preavviso, cui consegue l’assoggettamento a contribuzione previdenziale
b) il fatto che il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso, e la conseguente obbligazione contributiva del datore di lavoro, sorgono nel momento stesso in cui il licenziamento acquista efficacia
c) la natura pubblicistica dell’obbligazione contributiva da cui consegue che alla base del calcolo dei contributi deve essere posta la retribuzione dovuta, per legge o contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta e la ricomprensione della contribuzione corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso nella base imponibile agli effetti del trattamento pensionistico del lavoratore
d) l’autonomia tra rapporto di lavoro (tra datore di lavoro e lavoratore) e rapporto assicurativo (tra datore di lavoro e Ente previdenziale) e l’obbligazione contributiva ad esso connessa, di talchè l’eventuale successiva rinuncia del lavoratore ai propri diritti retributivi nei confronti del datore di lavoro non incide sulla relativa obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l’Istituto.
In considerazione di ciò, la Corte ha affermato che “l’indennità sostitutiva del preavviso rientra nel novero di tutto ciò che il lavoratore ha diritto di ricevere il lavoratore e viene attratta, per il suo intrinseco valore retributivo, nel rapporto assicurativo, autonomo e distinto, completamente insensibile, all’effettiva erogazione” ed anche all’eventuale successiva rinuncia del lavoratore al proprio diritto verso il datore di lavoro.

La decisione esaminata, al di là della chiara conclusione per cui l’obbligo contributivo sull’indennità sostitutiva del preavviso sorge al momento dell’intimazione del licenziamento e permane, attesa l’autonomia tra rapporto di lavoro e rapporto assicurativo, a prescindere non solo dalla effettiva corresponsione dell’indennità ma anche dall’eventuale successiva rinuncia alla stessa da parte del lavoratore, nulla dice espressamente in ordine alla possibilità di una “sostituzione convenzionale” dell’originaria causa di cessazione del rapporto (licenziamento) con la risoluzione consensuale in seguito pattuita nell’ambito dell’accordo transattivo.
Sembra tuttavia che la Corte, una volta intimato il licenziamento e sorto così l’obbligo al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e il corrispondente obbligo contributivo, escluda comunque la possibilità di incidere sull’obbligazione contributiva già sorta con un successivo accordo tra datore di lavoro e lavoratore, e ciò a prescindere dal fatto che l’accordo transattivo contenga una mera rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso tenendo fermo l’effetto risolutivo del rapporto prodotto dal licenziamento ovvero, come nel caso di specie, intervenga anche sull’effettivo risolutivo conseguente al licenziamento differendo la cessazione del rapporto con una risoluzione consensuale che preveda o meno espressamente la revoca del precedente licenziamento.
Alla luce di quanto sin qui esposto è evidente che, una volta intimato un licenziamento da cui consegua il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, i contributi sull’importo corrispondente restano dovuti a prescindere da eventuali successivi accordi transattivi che escludano il diritto all’indennità sostitutiva e che, quindi, non potranno essere efficacemente utilizzati per paralizzare la pretesa contributiva dell’Inps. Il datore di datore di lavoro non può quindi fare sicuro affidamento, al fine di abbattere il costo dell’indennità sostitutiva del preavviso e magari garantire nel contempo al lavoratore, a fronte della cessazione del rapporto, la possibilità di percepire un importo netto maggiore, su un accordo transattivo che preveda la rinuncia all’indennità sostitutiva del preavviso e l’erogazione di un incentivo all’esodo, non soggetto a contribuzione, il cui ammontare sia stato determinato in modo da tener conto anche del dovuto per indennità sostitutiva del preavviso.

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