Il nuovo comma 5-bis dell’art. 47 della legge n. 428/1990 e il caso di un affitto d’azienda da Società dichiarata in liquidazione sono stati l’occasione per verificare in concreto l’efficacia della nuova disciplina. L’esclusione della responsabilità solidale ex art. 2112, c. 2, c.c. del cessionario e l’intervento del Fondo di Garanzia INPS per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità maturate ante cessione favoriscono la circolazione dell’azienda in liquidazione e, con essa, la salvaguardia dei posti di lavoro e delle relative condizioni contrattuali. Nel caso specifico, tutti i lavoratori sono passati alle dipendenze della Società affittuaria, mantenendo il trattamento economico e normativo goduto alle dipendenze della Società in liquidazione, ma la legge ammette la possibilità di derogare anche a tali garanzie.
Nuova legge agevola affitto d'azienda in liquidazione, riducendo responsabilità cessionario, con intervento Fondo Garanzia INPS per TFR e ultime tre mensilità.