Il Parlamento, nel convertire in legge il D.L. n. 105/2023, ha deciso di trasformare in contravvenzione l’illecito amministrativo di abbandono di rifiuti da parte del privato persona fisica, inasprendo le pene, specie se si tratti di rifiuti pericolosi. Nel contempo tra i casi particolari di confisca (art. 240-bis, comma 1 C.P.) sono stati introdotti l’inquinamento ambientale, la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, il traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti. Nel caso di una condanna o di un patteggiamento, questi fatti permettono la confisca del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito. Inoltre, è stata trasformata in aggravante del disastro ambientale (con aumento di pena da un terzo alla metà) la condotta di chi abbia prodotto tale disastro in un’area vincolata od in danno di specie animali o vegetali protette, nonché quella di chi abbia causato il deterioramento o la distruzione da inquinamento di un habitat naturale.
Il Parlamento ha reso contravvenzione l'abbandono di rifiuti privati, con pene più severe per quelli pericolosi.