Il recente messaggio INPS n. 3359 del 17.09.2019 fornisce l’occasione per fare il punto sulla compatibilità tra la posizione di socio amministratore di società e/o amministratore delegato della stessa e la qualifica di lavoratore dipendente, contenendo importanti indicazioni in merito.
Com’è noto, infatti, spesso tra le figure menzionate e la società di capitali sussiste anche un rapporto di lavoro subordinato, dal quale derivano benefici di tipo previdenziale. Con il messaggio n. 3359/2019 l’INPS interviene chiarendo a quali condizioni un rapporto di lavoro subordinato possa essere considerato compatibile con un rapporto di tipo gestorio.
In assenza di una specifica normativa, invero, è proprio la prassi adottata dall’Istituto a dover essere tenuta in considerazione, unitamente alla giurisprudenza resa nell’ambito di controversie in cui lo stesso è stato parte. Il rischio, infatti, nel caso in cui l’INPS dovesse ritenere incompatibile con la carica sociale un rapporto di lavoro subordinato, è quello di vedersi dichiarare la nullità o l’inesistenza del rapporto previdenziale sotteso, con conseguente venir meno di ogni derivante pretesa pensionistica in capo all’amministratore della società/lavoratore.
Innanzitutto è d’uopo definire il campo di applicazione delle indicazioni fornite. Rimane infatti esclusa la possibilità che sussista un rapporto di lavoro subordinato, senza che la circolare INPS incida su ciò che già rappresentava un’acquisizione consolidata, nei casi di:
- amministratore unico della società;
- socio unico;
- socio sovrano, ossia il socio che detenga in modo esclusivo i poteri di gestione.
In detti casi, infatti, la circolare conferma che non sussiste il necessario requisito di alterità tra la società e il lavoratore che deve qualificare il rapporto di subordinazione.
L’esistenza di un rapporto di lavoro è invece possibile nelle rimanenti ipotesi, purché siano però rispettate determinate condizioni.
In primo luogo è necessario che l’amministratore delegato o il socio amministratore siano soggetti al potere direttivo, di controllo e disciplinare della società. Ciò comporta che la società debba detenere un autonomo potere decisionale rispetto a quello di tali soggetti; in caso contrario, infatti, non si realizzerebbero le condizioni per poter sostenere che vi sia una netta distinzione tra il soggetto che assume la veste di datore di lavoro ed il lavoratore.
Perché tale condizione sia realizzata, esplicita l’INPS, è necessario verificare quali sono le attribuzioni conferite all’amministratore delegato.
Se infatti le attribuzioni conferite all’A.D. fossero troppo ampie, l’eccessiva concentrazione di poteri in capo allo stesso farebbe presupporre l’impossibilità di un controllo esterno sull’operato dello stesso, essendo stati i poteri decisionali già oggetto di delega.
Elementi utili ai fini di tale verifica sono rappresentati da: i rapporti intercorrenti tra organo delegato e CDA, la pluralità ed il numero di amministratori delegati e la facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente degli stessi.
Alla luce di tali indicazioni risulta di primaria importanza verificare la portata delle deleghe ed eventualmente intervenire ove risultino eccessivamente ampie e tali pertanto da compromettere la genuinità del rapporto di lavoro.
Ulteriore elemento necessario ai fini della configurabilità di un autonomo rapporto di lavoro è la distinzione tra le mansioni oggetto di tale rapporto e quelle oggetto della carica sociale. L’amministratore della società, quindi, dovrà svolgere attività diverse da quelle di cui è già incaricato in virtù della carica sociale e, preferibilmente, attività tali da rendere la sua posizione di lavoratore subordinato fungibile e perciò sostituibile da chiunque, anche sprovvisto dei poteri di gestione della società.
In particolare, in relazione a tale aspetto, è opportuno che le mansioni risultino dal contratto di lavoro, in modo tale da potere offrire all’occorrenza la dimostrazione oggettiva del contenuto del contratto.
Infine, ulteriore elemento da tenere in considerazione ai fini della configurabilità di un rapporto di lavoro è che esso risulti connotato dai tratti tipici della subordinazione. L’accertamento di tale ultimo aspetto risulta quindi legato alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
Gli indici di subordinazione sono costituiti in primo luogo dalla soggezione ai poteri di controllo e di direzione, a cui si è già fatto riferimento. Anche se spesso i rapporti di lavoro in questione, usualmente di tipo dirigenziale, sono caratterizzati da un ampio margine di autonomia a favore del lavoratore, è comunque opportuno che la gestione del rapporto risulti far capo alla società. Ciò può risultare dalle direttive a cui il lavoratore è sottoposto e dal fatto che lo stesso debba rispondere al CDA della Società con riferimento al proprio operato di dipendente.
È altresì necessario che anche la costituzione e la cessazione del rapporto siano affidati ad organi della società distinti dal socio amministratore o dall’A.D., pertanto è utile che il rapporto di lavoro sia formalizzato con un’assunzione e cessi mediante un formale atto di licenziamento.
Ancora, è utile che sussistano anche altri indici della subordinazione, che possono consistere – attese le particolarità del rapporto – nella periodicità della retribuzione, nell’assenza di rischio in capo al lavoratore, anche sotto forma di invariabilità della retribuzione stessa, nella distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi sociali, nel coordinamento tra l’attività lavorativa e l’assetto organizzativo del datore di lavoro.
Gli elementi descritti andranno considerati unitariamente ai fini della valutazione dell’INPS sulla compatibilità del rapporto di lavoro subordinato. Considerato, però, che il contenuto delle deleghe è un dato oggettivo e pertanto facilmente verificabile nonché, se del caso, facilmente opponibile all’INPS stesso nell’ipotesi in cui la genuinità del rapporto sia oggetto di contestazione, il nostro consiglio è quello di verificare la corrispondenza alle indicazioni riportate delle deleghe conferite dalle società; a tal fine MDA Studio Legale si rende disponibile ad esaminare ed eventualmente rimodulare il sistema delle deleghe e la loro struttura.