La recente Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) ha introdotto importanti integrazioni al Codice delle Pari Opportunità (D.Lgs. 198/06), per rendere più effettiva la tutela per le lavoratrici ed i lavoratori che denunciano le molestie e per assicurare un ambiente di lavoro più rispettoso della dignità di tutti i lavoratori.
All’art. 26 del Codice è stato aggiunto il comma 3-bis, che vieta – sancendone espressamente la nullità – qualsivoglia misura ritorsiva e/o discriminatoria (quali sanzioni disciplinari, mutamenti di mansioni, trasferimenti, licenziamenti nonché ogni altra misura organizzativa con effettivi negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro) adottata nei confronti del lavoratore o della lavoratrice che agisca in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale, ove il provvedimento risulti determinato dalla denuncia del lavoratore o della lavoratrice.
Il nuovo comma 3-ter dell’art. 26, invece, oltre a sollecitare tutti i soggetti coinvolti (lavoratori e lavoratrici, datori di lavoro, sindacati) a contribuire al mantenimento di un ambiente di lavoro rispettoso della dignità di ciascuno, precisa che il generale dovere di protezione gravante sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. include il dovere di assicurare condizioni di lavoro che garantiscano l’integrità fisica e morale e la dignità dei lavoratori, anche ponendo in essere, con il coinvolgimento dei sindacati, iniziative di natura formativa ed informativa volte a prevenire le molestie sessuali nei luoghi di lavoro.