Con sentenza del 5 febbraio 2018 n. 722, il Consiglio di Stato ha precisato che, ai fini della partecipazione alle gare, non rileva la circostanza che un’impresa sia stata sanzionata dalla Autorità antitrust per grave condotta anticoncorrenziale, poiché l’art. 38, comma 1, lett. f), del D.lgs. 163/06 deve essere interpretato nel senso che rilevano ai fini della partecipazione solo le condotte afferenti l’esclusione di contratti di appalto. Parimenti, la sanzione antitrust non rileva neppure ai fini del patto di integrità stipulato ai fini della partecipazione ad una pubblica gara.