Sottrazione illecita di clientela da parte dell’ex agente
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01 Marzo 2018

Sottrazione illecita di clientela da parte dell’ex agente

di MDA
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Il Tribunale di Bologna ha esaminato la responsabilità per concorrenza sleale dell’agente, seguendo i principi della Suprema Corte.

Una interessante decisione del Tribunale di Bologna ha affrontato il tema della responsabilità per concorrenza sleale dell’agente facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte secondo cui “deve ritenersi contraria alle norme sulla correttezza imprenditoriale l’acquisizione sistematica di clienti dell’ex datore di lavoro, più facilmente praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite, dovendo al contrario ritenersi fisiologico che il nuovo imprenditore nella suo opera di proposizione e promozione sul mercato della sua nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l’impresa alle cui dipendenze aveva prestato lavoro”.

Analoghe considerazioni valgono, secondo la decisione richiamata, in relazione al rapporto di concorrenza tra l’ex agente ed il precedente preponente nel senso che “lo sviamento di clientela” posto in essere da un ex agente costituisce concorrenza sleale soltanto se attuato facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o con modalità non conformi ai principi di correttezza professionale denotando un’attività sistematica ed organizzata volta a sottrarre il portafoglio clienti dell’ex preponente (il Tribunale rigettava la domanda alla luce anche dell’esiguità del numero di clienti “sottratti” (Trib. di Bologna, Sez. Imprese 23.11.2017, n. 2612).

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