Come noto, l’articolo 80, comma 5, lett c), del D.lgs. n. 50/2016 contempla tra le cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la commissione da parte dell’operatore economico di “gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.” Nel tentativo di andare oltre l’elenco esemplificativo di condotte indicate all’art. 80, con le Linee guida n. 6, ANAC ha individuato tra le situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico “i provvedimenti esecutivi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette e per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare ”. Nel Parere n. AS1474 del febbraio scorso, AGCM ha però ravvisato “alcune criticità“ in merito alla scelta di ANAC di attribuire rilevanza al provvedimento meramente “esecutivo” dell’Autorità – e non più ai “provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato” come previsto nella precedente versione delle Linee guida –. Due in particolare i punti critici: il possibile contrasto con il comma 10 dell’art. 80 del Codice, che fissa la durata della causa di esclusione in un periodo pari a tre anni decorrenti dalla data del suo “accertamento definitivo”; e la possibile proliferazione di contenzioso con continui effetti sulle gare in corso.
Quali "gravi illeciti professionali" impediscono alle imprese di partecipare ad appalti pubblici? ANAC fa chiarezza sulle norme del Codice degli Appalti, ma AGCM non è d'accordo.