Responsabilità Ambientale: Nuova Interpretazione del Consiglio di Stato
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02 Maggio 2018

Responsabilità Ambientale: Nuova Interpretazione del Consiglio di Stato

di MDA
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Il curatore fallimentare può essere chiamato a rispondere degli illeciti ambientali commessi dal fallito?

Il Consiglio di Stato è intervenuto in una questione riguardante le responsabilità ambientali di una società fallita e la trasmissibilità di tali responsabilità al curatore fallimentare. Tradizionalmente, la giurisprudenza amministrativa ha escluso l’obbligo del curatore fallimentare di effettuare interventi di risanamento ambientale per responsabilità riconducibili alla società fallita, basandosi sul principio “chi inquina paga”.

Tuttavia, il Consiglio di Stato ha adottato un approccio diverso, sostenendo che la riferibilità delle responsabilità ambientali all’impresa fallita non esclude ogni onere o responsabilità del curatore per avviare lo smaltimento o il recupero dei rifiuti presenti nel sito industriale. Il curatore fallimentare può essere considerato detentore materiale del rifiuto, soggetto all’onere della corretta gestione dello smaltimento o recupero, conformemente alla normativa europea e nazionale.

Di conseguenza, l’obbligo di rimuovere i rifiuti depositati in modo incontrollato nel sito industriale dell’azienda fallita grava sia sul responsabile della condotta illecita che sul curatore fallimentare, che detiene materialmente il rifiuto, indipendentemente da qualsiasi elemento di dolo o colpa attribuibile a quest’ultimo (Consiglio di Stato, 25.07.2017, n. 3672).

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