Diritto di accesso del dipendente ai documenti aziendali solo se funzionale all’esercizio del diritto di difesa nell’ambito del procedimento disciplinare.
La Cassazione ha ribadito il principio che, nonostante l’assenza di un obbligo previsto dalla Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) per il datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore la documentazione su cui si basa una contestazione disciplinare, il datore di lavoro è comunque tenuto ad offrire in consultazione i documenti aziendali se il loro esame è necessario per consentire al lavoratore di esercitare adeguatamente il diritto di difesa. Questa pratica è giustificata dai principi generali di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto. (Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 27.03.2018, n. 758).