Società partecipate: quando l’attività sociale costituisce servizio di interesse generale?
Il TAR Veneto, con sentenza n. 426/2018, ha fornito rilevanti indicazioni in materia di società a partecipazione pubblica, in particolare:
- Escludendo che una partecipazione “pulviscolare” dell’ente locale in seno ad una società a partecipazione pubblica possa automaticamente garantire le condizioni per l’accesso al mercato dei servizi d’interesse generale, e la correlata possibilità per lo stesso ente di mantenere o dismettere le proprie quote;
- Sottolineando come la sussistenza del rapporto di strumentalità fra l’ente societario e i fini di interesse pubblico devoluti all’amministrazione partecipante non dipenda dal solo oggetto sociale ma, richiamandosi agli indici che connotano il controllo analogo, anche dall’effettiva possibilità per l’ente di governare l’attività della società partecipata verso le dette finalità pubbliche.