Mutuo Fondiario a Copertura Parziale
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03 Luglio 2018

Mutuo Fondiario a Copertura Parziale

di MDA
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Mutuo fondiario a copertura parziale di pregresse passività ed ammissione della Banca al passivo del Fallimento

E’ revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 2) l. fall., e in ogni caso ex art. 67 comma 2 l.fall., la rimessa conseguente alla concessione di un mutuo garantito da ipoteca destinata a ripianare uno scoperto di conto, laddove il mutuo ipotecario e il successivo impiego di una somma siano inquadrabili in un’operazione unitaria posta in essere in funzione dell’azzeramento della persistente esposizione debitoria del mutuatario. Ne consegue che il curatore, ricorrendone i presupposti, può impugnare l’intera operazione e farne dichiarare l’inefficacia, in quanto diretta, per un verso ad estinguere con mezzi anormali le precedenti obbligazioni gravanti sul beneficiario delle somme mutuate, per altro verso, a costituire una garanzia per debiti preesistenti, dovendosi riconoscere l’utilità della banca non nella contrazione del mutuo fondiario in sé ma nel suo impiego come fattore ristrutturativo di un passivo almeno in parte e consistentemente diverso, essendo tuttavia, il Tribunale tenuto ad accertare, a fronte di specifica deduzione del mutuante, se una parte del finanziamento potesse essere destinata ad una nuova sovvenzione invece che al consolidamento del passivo

Ove una parte del finanziamento ipotecario acquisito si traduce, almeno contabilmente, in una nuova sovvenzione, non diretta al consolidamento di passività, si determina un limite all’istituto della revocabilità del finanziamento per ripianamento delle pregresse passività, con la conseguenza che sussiste il diritto della banca alla ammissione al passivo del Fallimento almeno per l’importo della nuova sovvenzione. (Corte di Cassazione, 21.02.2018, n. 1300).

In caso di cessione di un credito nella quale sia previsto che il cessionario possa discrezionalmente agire, alla scadenza del pagamento, sia verso il debitore ceduto sia verso l’originario creditore cedente (senza quindi necessariamente dover prima escutere il ceduto), in caso di successivo fallimento del cedente, l’avvenuta ammissione al passivo del cessionario per il relativo credito e la dichiarazione di esecutività dello stato passivo impediscono al cessionario medesimo di escutere successivamente il ceduto in quanto, altrimenti, si avrebbe una duplicazione della medesima pretesa creditoria. (Corte d’Appello di Firenze, I^ Sez. Civile, 11.06.2018, n. 1300).

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