Legittimazione passiva dell’Internet Service Provider e inesistenza di un obbligo generale di sorveglianza. Necessità di specifica segnalazione preventiva da parte del titolare del diritto per l’adozione di inibitoria giudiziale. Sul presupposto della insussistenza a carico degli internet service provider di un obbligo generale di sorveglianza ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 70/2003, deve ritenersi proporzionata, rispetto a siffatto divieto, la misura che imponga a quest’ultimi di attivarsi per impedire agli utenti l’accesso a contenuti già accertati come illeciti, in quanto diretti a diffondere presso il pubblico diritti esclusivi di proprietà intellettuale o industriale senza autorizzazione dell’avente diritto. L’adozione da parte dell’Autorità Giudiziaria di siffatto ordine (anche in via cautelare), per risultare compatibile con il divieto contenuto nelle norme summenzionate, deve per l’appunto essere preceduto da una specifica segnalazione (denuncia) del titolare dei diritti di esclusiva, la quale deve indicare in modo preciso e dettagliato i siti ove si sono verificate o sono in corso le condotte illecite già oggetto di accertamento. (Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 20.06.2018 n. 19993).
ISP non ha obbligo generale di sorveglianza. Necessaria segnalazione specifica del titolare per inibire contenuti illeciti.