In tema di atti di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 c.c., l’offerta sul mercato da parte di due operatori in conflitto, operanti nel medesimo particolare settore commerciale, di prodotti pur non direttamente sostituibili fra loro (e quindi solo “affini”), non esclude a priori la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità fra i medesimi. Secondo orientamento ormai prevalente la valutazione di interferenza deve essere compiuta tenendo conto dei parametri che in sede comunitaria e nazionale si sono ormai consolidati, come la natura dei prodotti, la loro destinazione, il loro impiego, la loro interscambiabilità e complementarietà, nonché l’origine stessa dei prodotti e la lororete di distribuzione (conforme a Trib. CE 11 luglio 2007 T-443/05 ed alla giurisprudenza nazionale di legittimità – Cass. 4.5.2009 n. 10218 – la quale ribadisce l’orientamento secondo il quale si intendono affini i prodotti che per loro natura, destinazione alla medesima clientela o soddisfazione del medesimo bisogno, risultano fungibili). (Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 8.06.2018, n. 19916).
L’apparente assenza di affinità tra prodotti non esclude a priori la sussistenza di un rapporto di concorrenzialità e il conseguente illecito di concorrenza sleale.