Nella Newsletter n. 2 il tema era già stato affrontato segnalando un recente pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione che, sostanzialmente, ribadiva la legittimità dell’utilizzo di investigatori privati – e, quindi, dell’allegazione in giudizio della relativa relazione – ogniqualvolta il controllo non fosse diretto a verificare le modalità di adempimento dell’obbligazione lavorativa, bensì eventuali atti illeciti del lavoratore dei quali il datore di lavoro anche solo un sospetto di esecuzione.
Una recentissima ordinanza della Suprema Corte ci obbliga invece a maggior rigore, dicendo esplicitamente che il mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale di lavoro come oggetto d’indagine – qualora non sia volto ad accertare un diverso ed ulteriore specifico illecito del dipendente – non è valido e sufficiente a legittimare l’incarico all’agenzia investigativa. Qui tutti i dettagli.