Lo scorso 17 luglio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 13.08.2018, recante il Regolamento sull’esercizio dei poteri d’impugnazione riconosciuti ad ANAC dal Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 50/2016). Il Regolamento specifica le fattispecie che legittimano l’Autorità ad agire giudizialmente, attraverso le due modalità d’impugnazione previste dal Codice: il ricorso diretto per “contratti di rilevante impatto” (art. 211, comma 1-bis) e il ricorso previo parere motivato, in caso di “gravi violazioni” delle norme del Codice degli Appalti (art. 211, comma 1-ter). Vengono inoltre precisate le nozioni di “contratto di rilevante impatto” e di “gravi violazioni” che legittimano l’intervento di ANAC, nonché le tipologie di atti impugnabili, i rapporti con la stazione appaltante e le modalità di segnalazione delle violazioni all’Autorità.
Entra in vigore il Regolamento che disciplina la legittimazione di ANAC ad impugnare gli atti di gara