Il Tribunale di Verona ha affermato che, nel procedimento di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, deve essere escluso il credito insinuato per mancanza di accordo relativo al conferimento dell’incarico professionale e per mancanza di prova dell’attività espletata, essendo onerato l’opponente di fornire adeguato e specifico riscontro probatorio circa le prestazioni effettivamente eseguite dal professionista.
In particolare, nel caso di specie, pur ammettendo il Tribunale che l’accordo (per l’espletamento di attività stragiudiziale) con il professionista non deve necessariamente avere forma scritta, nega l’ammissione del credito insinuato in quanto la documentazione dimessa non è stata ritenuta idonea a provare l’effettiva prestazione dell’attività in favore della società sottoposta a Procedura (ad es.: perché trattavasi di bozze di accordi sprovviste di sottoscrizione, o perché in tema di contenziosi non era stata data prova del valore, o perché non provato l’incarico ed il compenso pattuito, etc.).
Il Tribunale, ricordato che il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull’opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito e grava invece sulla curatela l’onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell’obbligazione (ribadendo la terzietà della Procedura rispetto al fallito e ai creditori concorsuali) rileva come “Le fatture commerciali non accettate cui vanno assimilate le note proforma non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell’onere probatorio; ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull’an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. Sez. civ. 11,03.2011 n. 5915; Cass. Sez. civ. 3.3.2009 n. 5071; Cass. civ., Sez. II, 11 maggio 2007, n. 10860; Cass. civ. (Ord.), Sez. II, 29 novembre 2004, n. 22401; Cass. civ., Sez. II, 27 agosto 2003, n. 12518; Cass. civ., Sez. II, 4 marzo 2003, n. 3188).”
Per l’effetto, in mancanza di idonee allegazioni e prove opponibili alla Procedura è stato ritenuto legittimo il diniego della ammissione allo stato passivo. (Trib. Verona, 23.08.2018, decreto n. 3453)