Il Tribunale di Roma dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 64 L.F., nei confronti del fallimento, dell’atto di scissione parziale compiuto nel biennio antecedente la sentenza di fallimento, con il quale la società fallita aveva attribuito ad una società beneficiaria esclusivamente elementi attivi del proprio patrimonio, così ponendo in essere un atto a titolo gratuito.
Il Tribunale di Roma motiva l’accoglimento della domanda proposta dal fallimento, evidenziando come nell’atto di scissione sia ravvisabile non solo una componente riorganizzativa ma anche una componente traslativa, determinando esso un effetto di disposizione del patrimonio della società fallita, che giustifica l’esperibilità dell’azione di inefficacia (art. 64 L.F.) nonché delle azioni revocatorie (artt. 66 e 67 L.F.). Il Tribunale precisa che l’effetto dell’accoglimento dell’azione è la condanna alla restituzione al fallimento dei beni attribuiti dalla società fallita alla beneficiaria. (Tribunale di Roma, 12.06.2018, sent. n. 12087)