La V Sezione del Consiglio di Stato ha confermato che la competenza professionale afferente alla progettazione di opere viarie, idrauliche ed igieniche – qualora non strettamente connesse a singoli fabbricati – è riservata ai soli Ingegneri, in primis per l’immutata attualità del disposto di cui agli artt. 51, 52 e 54 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, Regolamento per le professioni d’ingegnere ed architetto, il cui tenore letterale è chiaro. Non c’è quindi equipollenza quanto a competenza professionale nella descritta materia progettuale.
In secondo luogo, se pur l’evoluzione della tecnica e della competenza professionale consentono di interpretare estensivamente il concetto di “edilizia civile”, le opere progettuali di cui sopra richiedono necessariamente una competenza tecnica specifica che esula dall’ambito delle altre categorie professionali; quindi, le norme in materia non sono passibili di interpretazione largheggiante, per ragioni sia di sistema sia teleologiche.
Infatti, ferme restando eventuali, parziali, competenze di altri professionisti (quali geologi e dottori agronomi e forestali), le opere idrauliche esorbitano particolarmente dalla competenza dell’architetto, dal momento che comportano un bagaglio di nozioni e applicazioni tecniche che viene impartito nei soli corsi di laurea d’ingegneria, implicando metodi di calcolo complessi (Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 6593/2018).