Semplificazioni Amministrative: Legge 241 e Decreto in Confronto
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03 Novembre 2020

Semplificazioni Amministrative: Legge 241 e Decreto in Confronto

di MDA
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Modifiche alla Legge sul Procedimento Amministrativo: la conversione in legge del Decreto Semplificazioni

L’esigenza di semplificare e velocizzare la macchina amministrativa, acuita dalla situazione emergenziale in corso, ha indotto il Legislatore ad intervenire anche sulla principale fonte che regola i rapporti tra cittadino e Stato: la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul Procedimento Amministrativo.

Le modifiche, introdotte la scorsa estate con decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), sono state di recente convertite, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

Ecco i contenuti principali.

Misurazione dei termini di conclusione del procedimento: Al fine di rendere controllabili i tempi di definizione dei procedimenti amministrativi di maggior rilievo, ora l’art. 2, comma 4-bis della Legge prevede che: “Le pubbliche amministrazioni misurino e pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente”.

Effetti del provvedimento tardivo: Di particolare rilievo la previsione introdotta all’art. 2, comma 8-bis, che sancisce la sanzione dell’inefficacia per le determinazioni relative a provvedimenti, autorizzazioni, pareri e nulla osta ed atti di assenso comunque denominati assunti tardivamente, in quanto adottati:

  1. dopo la scadenza dei termini di invio degli atti di assenso indicati nella comunicazione di indizione della Conferenza di servizi, in forma semplificata (art. 14-bis, comma 2, lett. c);
  2. dopo la scadenza dei termini del silenzio assenso tra amministrazioni (art. 17-bis, comma 1 e 3);
  3. dopo il decorso dei termini del silenzio assenso (art. 20, comma 1);
  4. successivamente all’ultima riunione di Conferenza simultanea (art. 14-ter comma 7).

La sanzione dell’inefficacia del provvedimento tardivo opera anche in caso di SCIA, per i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti adottati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 19, commi 3 e 6-bis; resta in ogni caso fermo il potere di agire in autotutela previsto dall’art. 21-nonies, quando ne ricorrano i presupposti.

Per quanto concerne, invece, l’attività consultiva della PA, il testo novellato dell’art. 16, comma II, prevede ora che nel caso in cui sia stato richiesto un parere, sia esso facoltativo o obbligatorio e il relativo termine sia decorso senza che sia stato comunicato il suddetto parere e senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione del suddetto parere.

Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza: Importanti modifiche sono state apportate anche alla disciplina del cd. preavviso di rigetto, regolato all’art. 10-bis della legge in commento. In primo luogo, al fine di impedire prassi dilatorie da parte dell’amministrazione, la nuova formulazione dell’articolo 10-bis prevede che la comunicazione del preavviso di rigetto determini l’effetto di sospendere (e non più quello di “interrompere”) i termini di conclusione del procedimento, nonché le ulteriori modalità di pubblicazione, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni da parte dell’interessato o, in mancanza di queste, decorsi dieci giorni dal ricevimento del preavviso.

Con riguardo alla motivazione del provvedimento finale di rigetto, ora è previsto che, qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, il responsabile del procedimento o l’autorità competente siano tenuti a dare ragione del loro eventuale mancato accoglimento, nella motivazione del provvedimento finale di diniego, indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

Viene, infine, introdotto ex novo un quinto periodo che precisa come, in caso di annullamento in giudizio del provvedimento di rigetto adottato nonostante le osservazioni presentate, la pubblica amministrazione, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non possa addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato.

Autocertificazione ed accesso a benefici: Maggiore semplificazione anche per quanto concerne la documentazione richiesta nei procedimenti su istanza di parte, che hanno ad oggetto l’erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati. Il nuovo comma 3-bis, inserito nel testo dell’art. 18, consente infatti di sostituire ogni tipo di documentazione, comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero con dati e documenti di cui ai commi 2 e 3 (documenti già in possesso dell’amministrazione procedente o di altre amministrazioni, o che la stessa amministrazione procedente è tenuta a certificare). In ogni caso, è fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

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