Con Sentenza n. 21617 del 4 settembre 2018, la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto secondo cui sono impugnabili ai sensi dell’art. 2113 c.c. le rinunce e le transazioni sottoscritte dal lavoratore senza le forme previste dal c. 4 della stessa norma, ancorchè questi abbia già intrapreso un’azione legale nei confronti del datore di lavoro, atteso che la posizione di soggezione del lavoratore non viene meno per il fatto di aver azionato un diritto e di essere assistito da un legale. Invero, rileva la Suprema Corte, solo la transazione sottoscritta davanti al Giudice o alla Commissione di Conciliazione ovvero con la fattiva assistenza sindacale è idonea a garantire i diritti del lavoratore: una siffatta tutela dev’essere assicurata anche nel caso in cui il lavoratore abbia ottenuto una sentenza di merito favorevole e provvisoriamente esecutiva nei confronti del datore di lavoro (Cass., Sez. Lav., 4 settembre 2018, n. 21617).
Impugnabile la transazione sottoscritta dal lavoratore dopo la pronuncia della sentenza.