Con Sentenza n. 31159 del 3 dicembre 2018, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha ritenuto che è illegittimo il recesso ad nutum del datore di lavoro qualora al lavoratore in prova siano assegnate mansioni diverse da quelle indicate nel patto, perché le modalità dell’esperimento non risultano adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova. Tuttavia, secondo la Corte, in un caso siffatto, il vizio che inficia il recesso non attiene ad un difetto genetico del patto di prova, validamente apposto al contratto: il lavoratore, quindi, non ha diritto alla reintegra, sul presupposto che il rapporto di lavoro debba considerarsi come stabilmente costituito ex nunc, ma ha diritto soltanto al ristoro del danno subito, secondo i principi civilistici di diritto comune in materia di inadempimento contrattuale (Cass., Sez. Lav., 3 dicembre 2018, n. 31159).
Se la prova viene fatta su mansioni diverse, il patto è violato ma il lavoratore non ha diritto alla reintegra