La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo il licenziamento intimato ad una lavoratrice in maternità nonostante l’intervenuta cessazione dell’attività aziendale del formale datore di lavoro, sul presupposto per cui l’avvenuto utilizzo delle prestazioni lavorative della dipendente in questione da parte di altre aziende, oltre che dall’impresa cessata, consentiva di configurare una situazione di codatorialità, a prescindere dall’esistenza di un collegamento societario fra le varie imprese ovvero di un unico centro di imputazione del rapporto.
Secondo la Corte, ogniqualvolta un lavoratore presti attività lavorativa indifferentemente e contemporaneamente per diversi datori di lavoro, titolari di imprese distinte, è configurabile un unico rapporto, di talché tutti i fruitori dell’attività lavorativa devono essere considerati responsabili in solido nei confronti del lavoratore dell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (Cass., Sez. Lavoro, 11.02.2019, n. 3899).