Nel Notiziario n. 2 si è dato atto che la Legge di Bilancio 2019, oltre ad aver aumentati del 10% gli importi previsti a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa o penale per le violazioni al T.U. in materia di Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008), ha introdotta una sorta di “recidiva specifica”, ovvero il raddoppio della predetta maggiorazione se, nei tre anni precedenti, “il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato una Nota integrativa (prot. 1148 del 5 febbraio 2019) alla Circolare n. 2/2019 del 14 gennaio, per chiarire le statuizioni in cui le maggiorazioni delle sanzioni devono essere raddoppiate. Il Destinatario di precedenti sanzioni per i medesimi illeciti va individuato nel soggetto che, nell’ambito della stessa impresa, ha rivestito la qualità di: “trasgressore” in caso di violazioni amministrative; “datore di lavoro” in caso di violazioni punite dal D.Lgs. n. 81/2008 (secondo la nozione di “Datore di Lavoro” prevista dal T.U.S.). La recidiva troverà applicazione solo in caso di precedenti illeciti definitivamente accertati, definitività che consegue:
- allo spirare del termine per impugnare l’ordinanza-ingiunzione ex art. 18, L. n. 689/1981;
- nell’ipotesi in cui sia pagata la sanzione ingiunta;
- al passaggio in giudicato della sentenza emessa a seguito di impugnazione della medesima ordinanza-ingiunzione.
Quale “destinatario” del raddoppio della maggiorazione introdotta va inteso allora chi abbia ricevuto provvedimenti riguardanti gli stessi illeciti divenuti definitivi nel triennio precedente alla commissione del nuovo illecito per il quale va effettuato il calcolo della sanzione, in relazione a condotte poste in essere nel 2019 o che siano iniziate in epoca antecedente, ma la cui permanenza sia cessata nel 2019. Non si applica l’aumento della maggiorazione per recidiva in caso di:
- estinzione degli illeciti amministrativi contestati, essendo intervenuto il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 (cui va equiparato il pagamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; in caso di Diffida, il pagamento dell’importo delle sanzioni avviene nella misura pari al minimo previsto dalla legge);
- illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione, effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 (ipotesi di Prescrizione obbligatoria impartita dal personale dell’Ispettorato al contravventore per violazioni di carattere penale, punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda ovvero con la sola ammenda).
Gli illeciti pregressi rilevanti ai fini dell’applicazione del raddoppio della maggiorazione non debbono essere stati commessi necessariamente dopo l’entrata in vigore della nuova disposizione, come ulteriormente chiarito dallo stesso Ispettorato Nazionale con Nota 14 marzo 2019, n. 2594, secondo cui “gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della “recidiva” (c.d. fondanti) sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio. Come già chiarito nella medesima nota, ai fini della “recidiva”, rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. A tale riguardo, si ritiene necessario precisare che l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia quale periodo in cui l’illecito è stato commesso sia quale periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato nei termini già chiariti. Ciò in quanto, in caso contrario, assumerebbero rilevanza condotte eccessivamente risalenti nel tempo”, volendo la norma piuttosto “colpire in modo più grave la reiterazione di comportamenti antigiuridici realizzati in un determinato arco temporale”.
Sempre la recente Nota dell’Ispettorato individua gli illeciti rilevanti ai fini della “recidiva” in quelli commessi dal “trasgressore” persona fisica ex L. n. 689/1981 che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri), non potendosi configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano state commesse da trasgressori diversi, così come non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse. Analogamente per gli illeciti in materia di sicurezza del lavoro: poiché il D.Lgs. n. 81/2008 reca la specifica nozione di “datore di lavoro“, la “recidiva” troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta ed abbia rivestito tale qualifica e non, ad esempio, quella altrettanto specifica di “dirigente” o di “preposto”.