Con Sentenza n. 40256 depositata il 10 settembre 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui il falso in un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità è da considerare depenalizzato e soggetto soltanto a sanzione pecuniaria civile, nello specifico avendo ritenuto non più prevista dalla legge come reato la falsa sottoscrizione dell’assegno.
Da alcuni anni il legislatore ha intrapreso la strada della depenalizzazione attraverso la trasformazione di alcuni reati in illeciti civili, ai quali applicare un regime sanzionatorio che vede aggiungersi alla sanzione riparatoria del risarcimento del danno misure pecuniarie punitive inflitte dallo stesso Giudice civile. A seguito dell’avvenuta depenalizzazione del falso in scrittura privata (art. 485 C.P. ad opera del D.Lgs. n. 7/2016), la giurisprudenza si è posta l’interrogativo se l’attività di falsificazione realizzata su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità fosse stata trasformata in illecito civile o se costituisse ancora il reato di falsità in titoli di credito previsto dall’articolo 491 C.P.-
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato adesso il principio che falsificare un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non costituisce più reato, diversamente dalla falsità commessa su assegni bancari trasferibili mediante girata, che continua ad avere rilevanza penale in virtù dell’art. 491 C.P.-
Il differente regime è dettato dal maggior pericolo insito nella circolazione dei titoli trasmissibili mediante girata connotati da elementi di falsità, come tali idonei a pregiudicare la fiducia di un numero indeterminato di persone circa l’autenticità del documento. Tale pericolo non sussisterebbe invece nel caso di assegno non trasferibile, dal momento che la clausola di non trasferibilità immobilizza il titolo nelle mani di chi lo riceve per incassarlo. (Cass. Pen., Sez. Un., 10.09.2018, n. 40256).