Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte riconosce come il sopravvenuto fallimento della società fa venir meno l’interesse ad agire per l’annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis, ove chi impugna non dimostri il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento dell’ente.
Il caso tra origine da una impugnazione da parte dei soci di minoranza di deliberazioni dell’assemblea dei soci di approvazione del bilancio, ricostituzione e aumento di capitale. A seguito del rigetto dell’impugnazione da parte della Corte d’Appello i soccombenti proponevano ricorso innanzi la Corte di Cassazione ma, medio tempore, la società era stata dichiarata fallita.
La Suprema Corte quindi pronuncia quindi il suesposto principio di diritto (Cass. 26 giugno 2019, n. 17117).