Come noto, fra le cause legali – e tassative – di recesso del socio dalla società a responsabilità limitata, il codice prevede anche il caso della sua mancata partecipazione a deliberazioni riguardanti modificazioni dello statuto sociale concernenti i diritti di voto o di partecipazione (art. 1437, comma 1, lett. g), c.c.).
La nozione di “diritti di voto o di partecipazione di partecipazione”, nella cornice normativa sopra richiamata, per la dottrina non è del tutto pacifica: il dibattito si è concentrato, in particolare, sulla riconducibilità dei diritti di tipo amministrativo alla categoria di quelli di voto, piuttosto che a quella di dei diritti partecipativi.
La norma in questione è oggetto di vivace dibattito.
La Corte di Cassazione ha stabilito che fra i “diritti di partecipazione” di cui all’art. 1437, comma 1, lett. g), c.c. sono compresi anche i diritti patrimoniali che derivano dalla partecipazione e tra questi, quello afferente la percentuale dell’utile da distribuire in base allo statuto.
Ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile di esercizio, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci (prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione, in considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva), consente l’esercizio del diritto di recesso ai soci che non abbiano preso parte alla relativa delibera (Cass. civ., sez. I, 22.05.2019, n. 13845).