In caso di trasferimento d’azienda, in forza del principio di solidarietà, il cessionario potrebbe dover rispondere dei debiti anche in assenza delle scritture contabili
Secondo il disposto dell’art. 2560 co. 2 c.c., ogni qualvolta si verifichino trasferimenti d’azienda strumentali all’elusione della responsabilità del cessionario ed in presenza di debiti anteriori al trasferimento, il creditore risulta concretamente tutelato dal principio di solidarietà contenuto nella norma con la conseguenza che di detti debiti pregressi dovrà rispondere (solidalmente) anche il cessionario.
La ratio di tutela del creditore contenuta nell’art. 2560 co. 2 c.c. prevale altresì sull’eventualità che tali debiti non risultino nelle scritture contabili ai fini dell’applicazione del criterio di solidarietà (Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32134).