Con Sentenza n. 2738 del 25 ottobre 2019 la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha stabilito che il committente risponde in solido per i contributi non versati dall’appaltatore in favore dei dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera, secondo quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs. 276/03, anche nel caso in cui abbia pattuito con l’appaltatore un divieto di subappalto.
A fondamento della propria decisione la Corte ha ribadito il principio per cui l’obbligazione contributiva, distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva, ha natura indisponibile e non può quindi essere esclusa dalla violazione di un divieto contrattuale di subappalto da parte dell’appaltatore, a maggior ragione nel caso in cui il committente abbia omesso ogni controllo in ordine all’identità del personale effettivamente impiegato nell’esecuzione dell’appalto (Cass., Sez. Lav., 25 ottobre 2019, n. 2738).