Con la pronuncia in oggetto, la Corte di legittimità chiarisce come il principio secondo cui il termine di un anno dalla cessazione dell’attività, prescritto dall’articolo 10, decorrente tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi dalla cancellazione dal registro delle imprese, non esclude l’applicabilità del termine altresì a quelle società non iscritte nel predetto registro; nei confronti di queste ultime, invero, il necessario equilibrio tra esigenza di tutela del ceto creditorio e certezza delle situazioni giuridiche, esige di individuare il dies a quo dal momento in cui la cessazione dell’attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o, in ogni caso, sia stata da questi conosciuta.
Nel caso specifico i Giudici, in accoglimento del ricorso, chiariscono che in ipotesi di trasformazione regressiva di una società di capitali in società semplice, (con cancellazione dal Registro della società trasformata e di successiva iscrizione di quella derivata nell’apposito registro speciale), la decorrenza del termine va calcolata dalla detta cancellazione, con conseguente iscrizione nel registro speciale.
Nella fattispecie la società semplice derivante dalla trasformazione “regressiva” aveva proseguito in realtà nell’attività di impresa, assumendo, per i fini in discorso, le vesti della società irregolare (Cass. 28 aprile 1999, n. 4270; Cass. 23 aprile 2007, n. 9569), intendendosi per tale, ai fini del decorso del termine in questione (e senza che ciò implichi, qui, una presa di posizione sull’atteggiarsi del fenomeno nel suo complesso), non solo la società per la quale non siano stati ab origine osservati gli adempimenti di carattere pubblicitario previsti dal legislatore (v. già Cass. 8 marzo 1963, n. 569), ma anche la società regolarmente iscritta che divenga irregolare in un momento successivo (irregolarità c.d. “sopravvenuta”), a seguito della cancellazione dal registro delle imprese, con continuazione dell’esercizio della propria attività.
In simile frangente, va dunque fatta applicazione del principio, formatosi con riguardo al tema dell’applicabilità del termine annuale alle società non iscritte nel registro delle imprese, che impone sì l’applicazione del termine menzionato, ma dal momento in cui l’effettiva, e non fittizia, cessazione dell’attività venga palesata all’esterno. (Cass. civ. 29 maggio 2020 n. 10302).