Licenziamenti post-trasferimento: Limiti Normativi e Deroghe
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02 Luglio 2020

Licenziamenti post-trasferimento: Limiti Normativi e Deroghe

di MDA
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La crisi dell’impresa non impedisce il passaggio dei lavoratori alle dipendenze del cessionario

All’esito della procedura di trasferimento d’azienda ex art. 47 L. 428/90, i lavoratori dell’impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi o per la quale sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività, non possono essere licenziati, a differenza di quanto previsto per le aziende assoggettate a procedure concorsuali liquidative che abbiano cessato l’attività: la Sezione Lavoro della Cassazione, rileggendo la normativa nazionale alla luce della direttiva comunitaria e valorizzando altresì la riforma che verrà attuata dal cd. “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, ha statuito che il comma 4-bis della norma citata ammette deroghe all’art. 2112 c.c. soltanto in riferimento alle condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento del rapporto alle dipendenze del datore di lavoro cessionario (Cass., Sez. Lav., 1° giugno 2020, n. 10415).

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