Di recente la giurisprudenza di merito si è trovata ad affrontare la questione dell’estensione del diritto di controllo del socio di s.r.l., di cui all’art. 2476, comma 2, C.C., alla documentazione della società controllata.
L’orientamento ‘tradizionale’ non riconosceva siffatto diritto al socio della società controllante rispetto alla documentazione della società controllata (cfr. Trib. Milano ord. 19.7.2017 e 6.6.2017).
Tuttavia, con due ‘innovativi’ provvedimenti, prima il Tribunale di Milano (ord. 27.9.2017) e, poi, il Tribunale di Torino (ord. 20.2.2019) hanno, al contrario, riconosciuto tale diritto.
Sul solco di tale ‘filone’ giurisprudenziale si inserisce una recente pronuncia del Tribunale di Venezia (ord. 19.9.2020), che, in un caso di richiesta di esercizio del diritto di controllo da parte del socio di una s.r.l. controllante una s.p.a., ha affermato che tale diritto ha ad oggetto tutta la documentazione della controllata che gli amministratori della controllante abbiano avuto a disposizione per l’esercizio della loro attività (**Tribunale di Venezia, ord. 19.09.2020**).