Con una recente sentenza del 10.9.2020 il Tribunale di Roma si è pronunciato in materia di potere di rappresentanza degli amministratori di s.r.l., segnatamente in materia di legittimazione a far valere nei confronti di terzi eventuali limitazioni apposte a tale potere.
La pronuncia trae origine da una vicenda che vedeva due società, socie di una s.r.l., adire il Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto di subappalto, sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione della suddetta s.r.l. asseritamente in violazione dei limiti dei poteri di rappresentanza allo stesso spettanti.
Il Tribunale di Roma ha affermato che l’art. 2475 bis C.C. sancisce il principio della rappresentanza generale degli amministratori, in ragione del quale le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, nemmeno se risultanti dall’iscrizione al registro delle imprese, salvo che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della Società.
Il Tribunale di Roma ha ulteriormente precisato che spetta esclusivamente alla Società e non ai soci della stessa, far valere nei confronti dei terzi la violazione dei limiti al potere di rappresentanza e la conseguente inopponibilità nei propri riguardi degli atti posti in essere dagli amministratori (Tribunale di Roma, 10.09.2020, sent. n. 12160).