Con tale pronuncia la Suprema Corte è intervenuta a chiarire la dibattuta questione circa l’esistenza di un limite – non codificato – alla presentazione di insinuazioni al passivo per crediti sorti nel corso della procedura concorsuale.
Rigettando la tesi sostenuta dal ricorrente, il quale sosteneva che i crediti sorti successivamente alla declaratoria di fallimento potessero essere insinuati al passivo sine die (avendo presentato la domanda di insinuazione di un credito sorto oltre quattro anni prima), non essendo soggetti ad alcun termine di decadenza, il Supremo Collegio ha chiarito che pur non essendo tale insinuazione soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, comma 1 e 4, L.F., la stessa incontra comunque un limite temporale.
Tale limite è da individuarsi – in coerenza e armonia con l’intero sistema di insinuazione che è attualmente in essere e sulla scorta dei principi costituzionali di parità di trattamento di cui all’art. 3 Cost. e del diritto di azione in giudizio di cui all’art. 24 Cost. – nel termine di un anno, espressivo dell’attuale sistema in materia, decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare (Cass. civ., 2 febbraio 2021, n. 2308).