Con l’arresto in commento, i giudici di legittimità si sono espressi relativamente ai requisiti di non fallibilità ex art. 1, co. 2 L.F., specificamente prendendo in considerazione i proventi derivanti dalla dismissione di beni strumentali.
È noto che il bilancio di esercizio è il «canale privilegiato» per la valutazione di cui all’art. 1 comma 2 legge fall. nel solo senso che la funzione specifica di questo documento contabile è di rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa a cui fa riferimento, secondo quanto puntualizzato dalla norma dell’art. 2423, comma 2, cod. civ.-
Se la decisione di «sostituire» i beni strumentali all’esercizio dell’attività rientra sicuramente nel campo delle decisioni di impresa, quella successiva, quale attinente al come «disfarsi» dei beni che si è stabilito di sostituire, ivi compresa l’opportunità di cederli a titolo oneroso, si pone fuori da quest’ambito: per rientrare in quello inerente alla dismissione, liquidatoria (e quindi di «monetizzazione» dei beni sostituiti) o meno che sia, dei beni facenti parte di un dato assetto patrimoniale.
Va ricordato che, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, la nozione di “ricavi lordi”, che è rilevante ai fini di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2, fa propriamente riferimento alle “componenti positive”, che siano generate dall’attività di impresa esercitata dal soggetto della cui fallibilità si discute.
La soluzione di escludere dal novero dei “ricavi lordi” le somme ritratte dalla cessione a terzi di cespiti aziendali non comporta il rischio di fare perdere valenza, per gli enti in liquidazione, alla tematica relativa ai requisiti di non fallibilità di cui alla L. Fall., art. 1, comma 2. La messa in liquidazione dell’ente tende, piuttosto, a determinare un diverso dimensionamento dei requisiti medesimi.
Fuori dal caso di esercizio provvisorio dell’impresa, il requisito dei ricavi lordi per sua natura tende a ridurre il suo peso, focalizzandosi sulla vendita delle rimanenze e sul completamento dell’esecuzione degli eventuali contratti pendenti.
Per contro, la liquidazione dei cespiti aziendali tende propriamente a fare lievitare il requisito dell’attivo patrimoniale, di cui alla lettera a. del comma 2 dell’art. 1 legge fall. (Cass. 20 gennaio 2021, n. 980).