In vigore Regolamento Bruxelles 1bis: decisioni circolano liberamente
News
13 Marzo 2015

In vigore Regolamento Bruxelles 1bis: decisioni circolano liberamente

di MDA
su MDA News
share
Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, già rinominato “Regolamento Bruxelles 1bis”, è entrato in vigore il 10 gennaio 2015.

Il Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, già rinominato “Regolamento Bruxelles 1bis”, è entrato in vigore il 10 gennaio 2015.

Una delle principali novità è il riconoscimento automatico delle decisioni in materia civile e commerciale senza il ricorso alla procedura di exequatur.
La decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad una particolare procedura (Regolamento UE, n. 1215/2012, articolo 36).

Nella definizione di “decisione”, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento, sono ricompresi anche i provvedimenti provvisori e cautelari, purché emessi da un’autorità competente a conoscere nel merito della controversia.

Per ottenere il riconoscimento di una decisione in uno Stato membro diverso da quello di origine, sarà sufficiente produrre:
– copia autentica del provvedimento;
– un attestato, compilato dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine, il cui modello standard è allegato al Regolamento.

La “libera circolazione delle decisioni” vale anche per quelle esecutive.
Infatti, l’articolo 39 del Regolamento dispone che, la decisione esecutiva in uno Stato membro, è altresì esecutiva negli altri Stati dell’UE, ed il relativo procedimento di esecuzione, a norma dell’articolo 41, sarà regolato dalla legge dello Stato membro in cui si intende darvi esecuzione.
Prima di dare corso all’esecuzione, sarà necessario procedere alla notifica o alla comunicazione della decisione esecutiva – unitamente all’attestato compilato dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine – alla parte esecutata.
A tal fine, la notifica della decisione esecutiva potrà avvenire assieme al primo atto con cui si intende dare corso all’esecuzione.

La nuova disciplina dettata dal Regolamento Bruxelles 1bis si inserisce nell’alveo dei numerosi altri interventi normativi adottati dal Legislatore Europeo nell’ultimo decennio, volti a dare piena attuazione alle politiche dell’Unione Europea in materia di libera circolazione, riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giudiziali tra gli Stati membri.

gli autori