Con la (file:cass.120292020.pdf text:sentenza n. 12029 del 2020) la Cassazione interviene a dare risposta ad un quesito precedentemente irrisolto, avente ad oggetto la sussistenza, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di indicare i motivi del trasferimento.
L’art. 2103 c.c., infatti, si limita a prevedere che il trasferimento possa essere disposto solo se motivato da “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, senza però specificare se vi sia un obbligo di motivazione dell’atto di trasferimento o meno.
A supplire al silenzio della legge sul punto era intervenuta la giurisprudenza, facendo applicazione in via analogica di quanto previsto dall’art. 2, l. n. 604 del 1966 con riferimento alla motivazione dei licenziamenti individuali e ponendo così in capo al datore di lavoro l’obbligo di comunicare i motivi del trasferimento nel caso di richiesta del lavoratore, entro sette giorni dalla richiesta, ma escludendo un onere di indicare i motivi già nel provvedimento di trasferimento.
Nuovi dubbi si erano però proposti a partire dal 2012, a seguito della riforma della disciplina dei licenziamenti individuali con la quale il legislatore introduceva l’obbligo di contestuale motivazione del licenziamento individuale: se, infatti, si fosse seguitato a fare applicazione in via analogica del disposto dell’art. 2 l. n. 604/1966 come novellato al trasferimento del lavoratore, si sarebbe posto in capo al datore di lavoro l’obbligo di specificare nella comunicazione di trasferimento la motivazione che lo aveva determinato.
L’intervento della Cassazione fuga tale dubbio, chiarendo che non solo il provvedimento di trasferimento non debba contenere l’indicazione dei motivi, vigendo il principio generale di libertà delle forme, ma che il datore di lavoro non ha nemmeno l’obbligo di rispondere in caso di richiesta del lavoratore, salvo che sia contestata la legittimità del trasferimento, ipotesi in cui il datore di lavoro dovrà allegare e provare in giudizio la fondatezza delle ragioni che l’hanno determinato.
La Cassazione chiarisce: il datore di lavoro non ha l’onere di fornire i motivi del trasferimento del lavoratore