Dallo scorso 1° gennaio 2019, con l’entrata in vigore della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), sono stati aumentati del 10% gli importi previsti a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa o penale per le violazioni al T.U. in materia di Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). È quanto stabilito dall’art. 1, comma 445, lett. d), n. 2, della Legge, mentre la successiva lett. e) del comma 445 ha previsto che la predetta maggiorazione è raddoppiata se, nei tre anni precedenti, “… il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”. La norma crea non poche difficoltà interpretative, non essendo chiaro se:
- i “medesimi illeciti” siano genericamente tutti quelli previsti dal T.U. sulla sicurezza del lavoro – e, quindi, uno qualsiasi di essi – oppure esattamente la medesima violazione al T.U. in precedenza commessa dal Datore di Lavoro;
- per il decorso dei tre anni per l’applicazione del raddoppio della maggiorazione debba considerarsi la data di commissione del precedente illecito in materia di sicurezza oppure il momento in cui è passata in giudicato la relativa condanna ovvero il momento in cui è stata disposta l’archiviazione del relativo procedimento penale od amministrativo, a seguito dell’ottemperanza all’atto di prescrizione assunto dall’Organo di Controllo e del pagamento della relativa oblazione amministrativa, in base alla particolare disciplina delineata dal D.Lgs. n. 758/1994 e dagli artt. 301 e 301 bis del T.U.
In questo ultimo caso però deve ricordarsi che l’ottemperanza alla prescrizione ed il pagamento dell’oblazione amministrativa hanno l’effetto di estinguere l’illecito penale od amministrativo accertato dall’Organo di Controllo.
Si dovrà quindi tenere conto perfino di un illecito estinto e di una somma versata a titolo di oblazione in sede amministrativa (che formalmente non costituisce una sanzione né penale, né amministrativa), per applicare il predetto raddoppio della maggiorazione delle sanzioni pecuniarie in materia di sicurezza del lavoro, così magari scoraggiando la rapida definizione dei relativi procedimenti penali ed amministrativi, sebbene riguardino le sole violazioni alle regole tecniche ed organizzative di sicurezza?
Si noti infine che il raddoppio della maggiorazione delle sanzioni pecuniarie, allorché ricorra questa sorta di “recidiva”, verrà applicato per le condotte poste in essere dal solo Datore di Lavoro, essendo stati trascurati i comportamenti degli altri protagonisti della sicurezza del lavoro, come i dirigenti, i preposti e gli stessi lavoratori.