La Corte di Giustizia ha negato la possibilità per l’avvocato austriaco ricorrente di intentare un’azione di classe contro Facebook per violazione della privacy a nome di altri utenti, dei cui diritti si era reso cessionario. La Corte lussemburghese ha stabilito che il foro del consumatore, ove è domiciliato il soggetto ricorrente, non può essere invocato per far valere i diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi. La Corte ha sottolineato che il foro del consumatore non può essere trasferito, poiché è stato istituito al fine di proteggere il consumatore in quanto parte del contratto, tutelandolo solo quando personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio.
È possibile per un consumatore avviare una class action per violazione della privacy?