Con la pronuncia in esame i Giudici della Suprema Corte hanno statuito che l’imprenditore, una volta presentata istanza di ammissione al concordato, non perde la capacità di stare in giudizio; allo stesso modo tale capacità rimane in capo altresì all’imprenditore che ne sia stato ammesso, con la conseguenza che sarà ritenuta ammissibile la domanda giudiziale proposta senza la preventiva autorizzazione.
Secondo quanto disposto dal settimo comma dell’articolo 161 L.F. (disciplinante le modalità con cui deve essere proposta la domanda di concordato), il compimento di un atto per il quale sarebbe stata necessaria la preventiva autorizzazione spiega effetti sul piano dei rapporti sostanziali, ma non produce effetto alcuno dal punto di vista processuale. (Cass. SS.UU. maggio 2020 n. 10080).