Secondo l’ultimo Rapporto Regionale PMI 2022 realizzato da Confindustria e Cerved, la destabilizzazione del quadro internazionale seguita al conflitto russo-ucraino e i correlati, consistenti rincari dei prezzi delle materie prime, potrebbero condizionare negativamente le prospettive di ripresa delle PMI italiane. L’Ufficio studi della CGIA di Mestre, con uno studio elaborato nella prima decade di settembre 2022, ha stimato in 82,6 miliardi di euro i rincari di luce e gas che le famiglie e le imprese subiranno quest’anno rispetto al 2021, al netto delle misure agevolative sino ad allora adottate dal Governo. Con il Decreto c.d. “Aiuti Ter” (n. 144/2022) il Governo ha varato un ulteriore sistema di norme finalizzato a contrastare l’aumento dei costi energetici: in particolare, con la proroga e l’innalzamento dei contributi straordinari alle imprese per l’acquisto di energia e gas, riconosciuti nella forma del credito d’imposta.
Nel mentre, le vicende determinate dall’aumento incontrollato dei prezzi nei rapporti fra imprese hanno inevitabilmente cominciato ad approdare nelle aule giudiziarie.
Con una recente ordinanza resa in sede cautelare, il Tribunale di Arezzo ha esaminato il ricorso di una società fornitrice di servizi di deposito, custodia e movimentazione di prodotti surgelati. A seguito dell’imprevedibile ed eccezionale aumento del prezzo per l’acquisto dell’energia elettrica, erano divenuti inadeguati i compensi per la prestazione dei servizi concordati quando il costo dell’energia era stabile. Inoltre, il rincaro energetico aveva determinato la crisi economica della società ricorrente, mettendo a rischio i posti di lavoro dei dipendenti.
A fronte della richiesta avanzata alla controparte di adeguare il corrispettivo in proporzione ai maggiori costi, la fruitrice dei servizi aveva tenuto un comportamento indifferente, non aprendosi alla ricontrattazione. Il Tribunale di Arezzo ha censurato la condotta della parte che si era rifiutata di rinegoziare le condizioni del contratto, come in violazione del dovere generale di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 del Codice Civile), ed ha stabilito che in tal caso spetta alla parte svantaggiata il diritto di ottenere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta. Pertanto, ha anticipato in via cautelare l’immediata cessazione della fornitura dei servizi e ordinato alla fruitrice degli stessi di liberare gli spazi.
Che la rinegoziazione del contratto per ricondurlo ad equità costituisca il rimedio “doveroso” allo squilibrio che colpisce il rapporto in corso di esecuzione, era stato sottolineato dalla Corte di Cassazione in una relazione tematica del luglio del 2020, elaborata per orientare gli interpreti nella gestione delle sopravvenienze che alterano l’originario equilibrio delle prestazioni contrattuali, in occasione dello shock economico causato dalla pandemia.
Anche l’ANAC, con delibera del maggio 2022, esaminando l’incidenza delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica adottate in Cina e della situazione bellica in Ucraina, sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte nei contratti pubblici aventi ad oggetto la fornitura di materiale informatico, ha indicato alle amministrazioni pubbliche di valutare la possibilità di rinegoziare i termini concordati per l’adempimento.
Il dovere di rinegoziazione costituisce la diretta applicazione nell’ambito dei rapporti contrattuali del primario dovere di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 della Costituzione, come principio etico di ordine pubblico del nostro ordinamento: tale dovere porta a ripugnare atteggiamenti egoistici dei contraenti e ad imporre una leale collaborazione, per adeguare la disciplina del rapporto al mutato contesto fattuale. Rinegoziare significa sedersi al tavolo delle trattative con atteggiamento costruttivo e non di facciata, per trovare una soluzione equa ed accordarsi sulle nuove “giuste” condizioni, con l’obiettivo di preservare la vigenza del rapporto.
È una buona soluzione all’imprevedibile, nell’attesa che vengano tempi migliori? Difficile da valutare, allo stato, ma il monito solidaristico e il richiamo a principi di giustizia “sostanziale” appaiono meritevoli di essere valutati come suggerimenti concreti e di buon senso.