La cancellazione della società non determina il venir meno della pretesa creditoria azionata in giudizio
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, stabilisce che, nell’ipotesi in cui, in pendenza di giudizio, sopravvenga l’estinzione della società attrice con la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, tale evento non determina anche l’estinzione della pretesa azionata nel giudizio dalla stessa.
Unica eccezione, evidenzia la Corte, è rappresentata dal caso in cui il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicando tale volontà al debitore e, sempre che, quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. civ. 16 ottobre 2020, n. 22432).