Con Ordinanza n. 8389 del 26 marzo 2019 la Corte di Cassazione, Sez. Lav., ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento per violazione dell’art. 7 L. 300/70 in un caso in cui il datore di lavoro non aveva concesso il rinvio dell’audizione a difesa richiesta dal lavoratore, che aveva documentato il proprio stato di malattia e quindi l’impossibilità di presenziare all’incontro già fissato. Secondo la Suprema Corte, a fronte dell’impedimento per motivi di salute del lavoratore, il datore di lavoro non può ritenersi autorizzato ad omettere la convocazione ma è obbligato a consentirla alla cessazione della malattia, non gravando sul lavoratore l’onere di provare l’incompatibilità fra lo stato morboso e l’esercizio del diritto di difesa. (Cass., Sez. Lav., 26 marzo 2019, n. 8389).
La mancata audizione del lavoratore ammalato determina l’illegittimità del licenziamento