Con Sentenza n. 9750 del 9 aprile 2019, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha statuito che il termine di decadenza di 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale, previsto dall’art. 32, c. 4, lett. c), L. 183/2010, non si applica nell’ipotesi in cui il lavoratore intenda far accertare il suo diritto a proseguire il rapporto alle dipendenze dell’impresa cessionaria, ex art. 2112 c.c., per effetto del trasferimento d’azienda. Secondo la Suprema Corte, atteso che, in forza dell’art. 2112 c.c., il rapporto di lavoro continua, ope legis, alle dipendenze del cessionario, non vi è alcun onere per il lavoratore di impugnare nei confronti del nuovo datore di lavoro la prosecuzione del rapporto; pertanto, deve intendersi soggetta a decadenza soltanto l’impugnazione promossa dal lavoratore che contesti il trasferimento d’azienda al fine di mantenere il rapporto di lavoro alle dipendenze dell’impresa cedente. (Cass., Sez. Lav., 8 aprile 2019, n. 9750).
Non è soggetto a decadenza il diritto di “passare” alle dipendenze del cessionario