La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alla corretta interpretazione da attribuire al disposto di cui all’art. 2560, comma 2, C.C., in forza del quale, affinché il cessionario di un’azienda possa essere ritenuto solidalmente responsabile per i debiti sorti anteriormente al trasferimento, è necessaria l’iscrizione delle passività nei libri contabili obbligatori.
La Corte di Cassazione ha affermato che nel caso in cui emerga il carattere “fraudolento” della cessione d’azienda – in quanto posta in essere al solo fine di pregiudicare il soddisfacimento delle ragioni creditorie del ceduto – è possibile affermare la responsabilità del cessionario anche in assenza dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie (Cass. civ., 10 dicembre 2019, n. 32134).