Con la sentenza in esame, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito che il tribunale territorialmente competente a dichiarare il fallimento può essere non solo quello dove la società ha la sede legale ma anche quello ove è collocato il centro direzionale dell’attività dell’impresa.
Al riguardo, è stato infatti rilevato che, in tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell’art. 9, comma 1, l. fall., la presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell’attività dell’impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio.
Sotto tale ultimo profilo, ha evidenziato la Corte, che rilevano a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito (Cass. civ. 15 ottobre 2020 n. 22270).