Concorrenza sleale: libertà ex socio senza violazione contrattuale
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04 Settembre 2018

Concorrenza sleale: libertà ex socio senza violazione contrattuale

di MDA
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Non costituisce concorrenza sleale l’attività dell’ex socio, che abbia costituito una nuova società operante nello stesso settore, diretta solo a contattare i clienti già conosciuti nell’ambito del rapporto precedente

Al socio già receduto da una società di persone non è vietato – salva diversa previsione statutaria – l’esercizio di nuova attività in concorrenza con essa. Nel caso ciò si verifichi non è qualificabile come concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3, c.c. il comportamento del socio già receduto che, dopo aver costituito una nuova società concorrente, ponga in essere un’attività di sollecito volta all’acquisizione della clientela della prima, quando sia plausibile e ragionevole che l’identità dei clienti concretamente contattati possa rientrare nel patrimonio professionale e nelle capacità mnemoniche del receduto e non sia provata invece la sottrazione di informazioni riservate dal software gestionale della prima società – e sempre purché l’attività di sollecito sia stata attuata con modalità conformi ai principi della correttezza professionale – (Corte d’Appello di Brescia, Sez. Imprese, 18.08.2018).

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