L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che la P.A. può sempre rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo del contributo di costruzione, previsto dall’art. 16 del d.P.R. n. 380/2001, in principio erroneamente liquidato, richiedendo o rimborsando a questi la differenza nell’ordinario termine di prescrizione decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio, senza incorrere in alcuna decadenza; per parte sua, il privato non è tenuto ad impugnare gli atti determinativi del contributo nel termine di decadenza, potendo ricorrere al giudice amministrativo, nel medesimo termine di prescrizione decennale, anche con un’azione di mero accertamento. I giudici di Palazzo Spada hanno inoltre chiarito che, stante la natura non autoritativa degli atti con i quali la P.A. determina il contributo di costruzione, non trova applicazione la disciplina dell’autotutela amministrativa di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/1990 (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 30.08.2018, sent. n. 12).
Rideterminazione del contributo di costruzione: il punto dell’Adunanza Plenaria