Il credito del professionista per l'assistenza al piano attestato di risanamento non va soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento.
Il credito del professionista che ha fornito assistenza e consulenza per la predisposizione di un piano attestato di risanamento non deve essere soddisfatto in prededuzione nel successivo fallimento. Il piano attestato di risanamento non costituisce una procedura concorsuale ma rientra tra gli atti di programmazione dell’impresa, che possono dare luogo a convenzioni stragiudiziali non soggette al controllo giurisdizionale. (Corte di Cassazione 25.01.2018, sent. n. 1895).